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RILASCIO EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) AI CITTADINI ITALIANI VACCINATI O GUARITI ALL’ESTERO

Con la Circolare del 04.08.2021, il Ministero della Salute ha stabilito le modalita’ per il rilascio dell’EU Digital Covid Certificate ai connazionali che hanno ricevuto all’estero uno dei vaccini contro il COVID-19 validati da EMA o che abbiano contratto il virus e siano guariti dall’infezione mentre si trovavano all’estero.

I CITTADINI ITALIANI E I LORO FAMILIARI CONVIVENTI, RESIDENTI IN ITALIA O ALL’ESTERO E INDIPENDENTEMENTE DALL’ISCRIZIONE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (SSN), UNA VOLTA IN ITALIA, DOVRANNO RIVOLGERSI ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) SECONDO MODALITA’ STABILITE DA CIASCUNA REGIONE PER OTTENERE IL RILASCIO DELL’ EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19).

Per l’emissione della Certificazione verde COVID-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA):
– Comirnaty (PfizerBioNtech);
– Spikevax (Moderna);
– Vaxzevria (AstraZeneca);
– COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Johnson & Johnson).

 

Per chi ha completato il ciclo vaccinale é necessario presentare:

1. documento di riconoscimento ed eventuale codice fiscale;

2. certificato vaccinale, in formato digitale o cartaceo, rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);
– data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

N.B. IL CERTIFICATO DOVRA’ ESSERE REDATTO ALMENO IN LINGUA INGLESE, IN CASO DI ALTRA LINGUA DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA TRADUZIONE GIURATA.

 

Per chi ha contratto il virus all’estero ed é guarito dall’infezione:

1. documento di riconoscimento ed eventuale codice fiscale;

2. certificato di guarigione, in formato digitale o cartaceo, rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

N.B. IL CERTIFICATO DOVRA’ ESSERE REDATTO ALMENO IN LINGUA INGLESE, IN CASO DI ALTRA LINGUA DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA TRADUZIONE GIURATA.

 

Per chi ha ricevuto una sola dose di vaccino dopo essere guarito dall’infezione:

1. documento di riconoscimento ed eventuale codice fiscale;

2. certificato vaccinale, in formato digitale o cartaceo, rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto);
– data/e di somministrazione del/dei vaccino/i;
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

3. certificato di guarigione, in formato digitale o cartaceo, rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i seguenti contenuti:
– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

N.B. I CERTIFICATI DOVRANNO ESSERE REDATTI ALMENO IN LINGUA INGLESE, IN CASO DI ALTRA LINGUA DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UNA TRADUZIONE GIURATA.

Per la provincia autonoma di Bolzano i certificati potranno essere redatti in lingua inglese o tedesca.

 

In caso di somministrazione della sola prima dose di vaccino già avvenuta all’estero, per ciclo vaccinale a più dosi, la certificazione verde COVID-19 relativa alla prima dose potrà essere richiesta solo se non siano già scaduti i termini di validità stabiliti in relazione al tempo massimo per la somministrazione della seconda dose di quel vaccino (attualmente 42 giorni per i vaccini a mRNA e 84 giorni per Vaxzevria); in ogni caso, al richiedente dovrà essere garantita la somministrazione della dose per il completamento del ciclo vaccinale.

Per consultare la circolare completa, clicca qui