Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Protezione consolare

Nell’ambito della protezione e dell’assistenza consolare, numerosi interventi riguardano i cittadini che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangano coinvolti in incidenti; il rimpatrio delle salme; la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé; l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all’estero.

Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatico-consolari si assicurano che i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, il Consolato può:

  • effettuare visite consolari al detenuto;
  • indicare un eventuale legale;
  • curare i collegamenti con i familiari in Italia;
  • provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Il Consolato non può:

  • intervenire in giudizio per conto del connazionale;
  • pagare le spese legali del detenuto.

 

La sottrazione internazionae di minori

La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l’aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi.