Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Passaporti

 

Passaporti

Il passaporto è un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:

- in Italia dalle Questure;

- all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Il suo rilascio è di competenza dell’Ufficio Passaporti della Circoscrizione consolare in cui il cittadino italiano è residente.

Tuttavia, anche i cittadini non residenti in questa Circoscrizione Consolare possono eccezionalmente richiedere il rilascio del passaporto per giustificati e documentati motivi. In tali casi i tempi di rilascio possono risultare più lunghi, in quanto occorre acquisire la "delega" da parte dell'Ufficio competente per residenza (Questura o altro Ufficio Consolare).


È possibile presentare domanda per un nuovo passaporto A PARTIRE DA 6 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PRECEDENTE PASSAPORTO.


Il rilascio del passaporto è subordinato alla verifica dell'aggiornamento della posizione anagrafica e di stato civile del richiedente.

 

L'Ambasciata rilascia un passaporto di tipo elettronico di seconda generazione utilizzando le più moderne tecnologie, che offrono standard più elevati di sicurezza, dove vengano apposte le impronte digitali dell'interessato (a partire dai 12 anni). L'obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l'avvio al 29 giugno 2009.

Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso il Consolato.

I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.

 

La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:

- per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;

- per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;

- per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

 

Il costo per il rilascio/rinnovo del passaporto (compreso il costo del passaporto e la tassa annuale) é indicato nella tabella dei diritti consolari affissa e pubblicata nell'Albo Consolare dell'Ambasciata.

 

Nel caso che il richiedente abbia figli minori si dovrà acquisire l’assenso dell’altro genitore. Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell'art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto o carta d'identità il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l'esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede un esplicito consenso dell'altro genitore, denominato "Atto di assenso". In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L'atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso.
In caso di decesso di uno dei genitori è sufficiente presentare una copia del certificato di morte.
I cittadini dell'Unione europea possono firmare l'assenso ed inviarlo al Consolato per posta o via email, allegando copia del proprio documento d'identità valido UE; in alternativa l’assenso può essere firmato e consegnato personalmente in Ambasciata. I cittadini non comunitari devono firmare l'assenso e far autenticare la firma da un'autorità consolare italiana, o da un Notaio o da un funzionario comunale.


La legge non consente deroghe all'atto di assenso, tranne in caso di decreto consolare: se si verifica che effettivamente le ragioni del dissenso dell'altro genitore sono ingiustificate, il Capo della Cancelleria Consolare, in qualitá di Giudice Tutelare e con apposito decreto, può autorizzare il rilascio del documento d'identità. Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l'atto di assenso previsto dalla legge. Deve essere richiesta tramite domanda scritta dell'interessato/a, indicando i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene eventualmente ritenuto pretestuoso o ingiustificato. La richiesta deve indicare inoltre l'ultimo indirizzo e i contatti telefonici del genitore non consenziente, in modo che l'Ufficio possa provare a contattarlo direttamente. Si fa presente che, in fase istruttoria, l’Ufficio potrà richiedere documentazione supplementare a comprova delle dichiarazioni ricevute.


Per il rilascio del passaporto ai minori di 18 anni, occorre la presenza dei minori accompagnati dai genitori, muniti di documenti di identità del minore e dei genitori.

 

In caso di furto o di smarrimento del passaporto, per ottenerne uno nuovo è necessario presentare la denuncia resa davanti alle Autorità di Polizia del luogo, in cui sia indicato l'Ente che aveva emesso il documento e, se possibile, il numero e la data di rilascio del medesimo.


L’Ufficio Passaporti si riserva di richiedere tutta la documentazione necessaria per verificare il possesso dei requisiti e dell’effettivo domicilio del richiedente.

Sono necessarie 2 fotografie 4 x 4, fondo bianco, frontali per evitare il rigetto della foto da parte delle nuove apparecchiature che valutano la correttezza del formato ICAO.

 

COME RICHIEDERE IL PASSAPORTO

Utilizza il servizio Prenot@mi per richiedere un appuntamento.

 

 

ETD - Emergency Travel Document 

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio in caso di smarrimento o furto del passaporto) e non si faccia in tempo a esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, l’Ambasciata d’Italia in Panama consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. - Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.

Nei giorni prefestivi e festivi questa forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile.

Per il rilascio dell'ETD é necessario presentare copia del titolo di viaggio, con data di partenza entro 5 giorni dalla richiesta del documento.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande all'Ambasciata d'Italia in Panama e a ricevere il documento una volta predisposto. Le spese di spedizione della documentazione e d'invio dell'ETD personalizzato da parte dell'Ufficio consolare sono a carico del richiedente.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 


58