Nei Paesi che come Italia e Panama hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o apostille).
Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato – e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) – per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Al termine del processo, il documento deve essere tradotto da un traduttore ufficiale e successivamente apostillata la firma del traduttore, così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
L’elenco delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/.
La Apostille dell’Aja viene apposta dallo Stato che ha rilasciato il documento:
- In Panama presso la Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Panama.
- In Italia: per gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile rivolgersi agli Uffici Giudiziari nella cui giurisdizione sono stati formati gli atti da legalizzare; per gli altri atti amministrativi (per es. la firma del Sindaco) rivolgersi al Prefetto territorialmente competente, eccetto per la Valle d’Aosta (Presidente della Regione) e per le province di Trento e Bolzano (Commissario di Governo).
Non è necessario tradurre la Apostille apposta ad un documento da far valere in Italia.