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Cittadinanza per discendenza per discendente non diretto di avo italiano (Ricostruzione)

Il requisito essenziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana è dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano che, per linea paterna, non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e i cui discendenti non abbiano mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana. Per linea materna la cittadinanza italiana si trasmette solo a partire dal 1º gennaio 1948 ed anche in questo caso i discendenti non devono aver mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.

La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata in merito al rapporto fra l’art. 7 della legge n. 555/1912- che consentiva la bipolidia nel caso di cittadinanza italiana iure sanguinis e cittadinanza straniera iure soli – e l’art. 12 della medesima legge, che determinava la perdita della cittadinanza italiana per il minore avente residenza comune con il genitore che avesse perso la cittadinanza italiana divenendo straniero. Come ribadito dal Viminale, la Cassazione (Cass.civ.Sez.I, ord., n.454/2024 e n.17161/2023) ha chiarito che, se il genitore si è volontariamente naturalizzato straniero, anche il figlio minore bipolide (cittadino italiano iure sanguinis e cittadino italiano iure soli) con questi convivente ha perso la cittadinanza italiana. Conseguentemente, laddove tale figlio non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne, la linea di trasmissione è da considerarsi interrotta. In tale fattispecie, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere lo status civitatis alla propria linea di discendenza.

Per poter presentare la richiesta di cittadinanza, è necessario ottenere in originale l’estratto dell’atto di nascita del primo ascendente italiano (l’antenato nato in Italia e in seguito emigrato all’estero) e questo documento deve essere richiesto dall’interessato (non dall’Ambasciata) per posta ordinaria o elettronica, o presentandosi di persona o tramite un delegato al Comune italiano di nascita dell’ascendente. L’elenco dei Comuni è disponibile su Comuni italiani Se l’ascendente è nato prima dell’istituzione del Registro Civile italiano, si può presentare l’atto di battesimo rilasciato dalla parrocchia, legalizzato dalla Curia Vescovile della località e successivamente dalla Prefettura.
In accordo con quanto previsto dalla L.183/2011, l’Ambasciata non potrà accettare dichiarazioni nelle quali il richiedente indichi che parte dei documenti sono già stati presentati da un proprio congiunto, al quale sia già stata riconosciuta la cittadinanza italiana, presso un altro Comune italiano o presso un’altra Autorità consolare (Ambasciata o Consolato). Ogni nuova richiesta di ricostruzione di cittadinanza dovrà essere completa di tutta la documentazione prevista in originale.”

Documentazione da presentare:
1. Carta d’identità del richiedente; per gli stranieri residenti a Panama è necessario presentare la carta d’identità panamense, non si accettano permessi di soggiorni provvisionali.
2. Estratto originale di nascita dell’avo emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita, con data di rilascio non più da 1 anno;
3. Atti di matrimonio ed eventuali sentenze di divorzio e atto di morte relativi al suddetto antenato (integrali e in originale, apostillati e tradotti all’italiano con l’apostille della traduzione, con data di rilascio non superiore ad un anno) di tutti i discendenti in linea diretta risultanti dall’ albero genealogico che deve essere debitamente completato dall’interessato;
4. Certificato attestante di non acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione da parte dell’avo italiano emigrato rilasciato dalle competenti Autorità, munito di apostilla e traduzione in lingua italiana con l’apostille della traduzione. Il predetto certificato deve riportare le generalità dell’ascendente indicate nell’estratto di nascita e tutti gli eventuali nomi e cognomi differenti con i quali la persona è stata identificata negli atti formati all’estero (relativi a matrimoni; nascita figli, morte); con data di rilascio non superiore ad un anno; NOTA: Si fa presente che prima del 1948 la donna italiana non poteva Aggiornato il 27/06/2024 trasmettere la cittadinanza italiana ai figli. Pertanto, prima di tale data, la cittadinanza italiana potrà essere attribuita solo ai discendenti per linea paterna. Tutti gli atti di stato civile da richiedere al “Tribunal Electoral” dovranno essere richiesti in formato “Integral
5. Atti di nascita, matrimonio ed eventuali atti di morte (integrali e in originale, apostillata e traduzione all’italiano con l’apostille della traduzione) di tutti i discendenti dell’avo italiano, in linea retta, sino al/la richiedente; con data di rilascio non superiore ad un anno;
6. Atto di nascita ed eventuali atti di matrimonio del/la richiedente e sentenze di divorzio (integrali e in originale, apostillati e tradotti all’italiano con l’apostille della traduzione); con data di rilascio non superiore ad un anno;
7. Certificato di residenza emesso dalla “Corregiduria/Juzgado de Paz” competente al luogo di residenza; con data di rilascio non superiore a 6 mesi;
8. Copia documento identità del/la richiedente e dell’eventuale coniuge.
9. Apposito modulo di richiesta di trascrizione degli atti di stato civile del/la richiedente (si compilano al momento della presentazione dei documenti);
10. Apposito modulo di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” (dovrà essere compilato e firmato personalmente da ogni richiedente maggiorenne).11. Pagamento dei diritti consolari art.7b (600 Euro da pagare in contanti e in USD secondo il tasso di cambio del giorno della presentazione dell’istanza). che non viene rimborsato nel caso in cui la pratica non risulti completa o in caso il richiedente non abbia diritto al riconoscimento della cittadinanza.

Tutti i richiedenti che vogliano usufruire della documentazione già depositata in questa Ambasciata da un familiare, dovranno presentare un’autorizzazione legalizzata da uno studio notarile panamense (notariata) sottoscritta dal titolare della documentazione e munita di una copia del documento d’identità. In caso contrario, dovranno presentare tutti i requisiti sopraelencati. Ad ogni appuntamento potrà essere presentata la richiesta di un’unica persona maggiorenne.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: consolare.panama@esteri.it L’Ambasciata d’Italia è competente per la trattazione delle pratiche di riconoscimento di cittadinanza italiana solo per i residenti in Panama, pertanto i cittadini non Panamensi dovranno presentare regolare permesso di soggiorno (“cedula de extranjeria”).

NOTA: si informa agli interessati che quest’Ambasciata, pur essendo consapevole delle estreme difficoltà che incontrano gli utenti nel prenotare un appuntamento, non può aiutarla nel fissarne uno. Il sistema di appuntamenti online è, infatti, automatizzato e non influenzabile centralmente. La disponibilità di date o slot orari è soggetta alla richiesta da parte della numerosa utenza.