{"id":3889,"date":"2024-03-28T12:39:01","date_gmt":"2024-03-28T17:39:01","guid":{"rendered":"https:\/\/ambpanama.esteri.it\/?page_id=3889"},"modified":"2026-01-19T08:24:12","modified_gmt":"2026-01-19T13:24:12","slug":"cittadinanza-per-matrimonio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambpanama.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-matrimonio\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per matrimonio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cittadinanza per matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 \u00e8 attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.<\/p>\n<p>Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un\u2019unione civile con cittadino\/a italiano\/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7\/ 2017).<\/p>\n<p>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il coniuge straniero di cittadino italiano pu\u00f2 richiedere la cittadinanza italiana (art. 5 legge n.91\/92) nei seguenti casi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>se risiede in Italia: due anni dopo il matrimonio;<\/li>\n<li>se risiede all\u2019estero: tre anni dopo il matrimonio.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">I termini indicati si riducono della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.<\/p>\n<ul>\n<li>Il richiedente dovr\u00e0 indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l\u2019apposito applicativo informatico CIVES.<\/li>\n<li>Il coniuge\/parte dell\u2019unione civile di nazionalit\u00e0 italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all\u2019Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovr\u00e0 essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarit\u00e0 dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessit\u00e0 del domicilio disgiunto.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Presentazione della richiesta<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avviare la pratica di cittadinanza, l\u2019interessato deve obbligatoriamente caricare tutti i documenti indicati di seguito nel\u00a0<a href=\"https:\/\/portaleservizi.dlci.interno.it\/AliCittadinanza\/ali\/home.htm\">portale CIVES<\/a>\u00a0del Ministero dell\u2019Interno:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>modulo di richiesta di cittadinanza<\/strong>(Formulario AE compilato automaticamente dal programma) nel quale devono essere riportati tutti gli indirizzi di residenza a partire dal compimento del quattordicesimo anno d\u2019et\u00e0, evitando di lasciare periodi scoperti;<strong>Il richiedente \u00e8 tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovr\u00e0 procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail.\u00a0<\/strong>In particolare, andranno riportate le generalit\u00e0 indicate nell\u2019atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e\/o in atti e documenti formati all\u2019estero dalle competenti autorit\u00e0 straniere (quali atti di matrimonio, documenti d\u2019identit\u00e0, sentenze di cambio nome\/cognome, etc.).\u00a0<em>In caso di discordanze, il richiedente \u00e8 tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.<\/em>Nella domanda dovr\u00e0 essere dichiarata l\u2019eventuale convivenza di figli minori del\/della richiedente, nati da una precedente relazione.Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all\u2019interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sar\u00e0 possibile inserire solo l\u2019accento sull\u2019ultima lettera utilizzando l\u2019apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.<\/li>\n<li><strong>atto di nascita <\/strong>integrale in originale apostillato, tradotto e con apostilla della traduzione. (Si invita a controllare integralmente i dati riportati nella traduzione prima di caricarla);<\/li>\n<li><strong>documento d\u2019identit\u00e0<\/strong>(copia del passaporto autenticata da un notaio) e copia semplice (senza autentica) del passaporto italiano del coniuge;<\/li>\n<li><strong>estratto per riassunto dell\u2019atto di matrimonio <\/strong>rilasciato dal Comune italiano presso il quale \u00e8 registrato, con data di emissione non anteriore a sei mesi al momento dell\u2019inserimento della domanda nel portale. Se il matrimonio \u00e8 stato celebrato all\u2019estero, ad esempio in Panama, il coniuge italiano deve aver richiesto preventivamente all\u2019Ambasciata la\u00a0trascrizione del matrimonio.\u00a0<u><strong>Attenzione<\/strong>: si deve caricare l\u2019<em>Estratto per riassunto dell\u2019atto di matrimonio<\/em>\u00a0(o, in alternativa, l\u2019<em>Atto integrale di matrimonio<\/em>), ma non sar\u00e0 possibile accattare il\u00a0<em>Certificato di matrimonio<\/em><\/u>;<\/li>\n<li><strong>ricevuta di pagamento del contributo di Euro 250,00\u00a0<\/strong>da pagare preferibilmente con carta di credito attraverso la piattaforma PagoPA presente all\u2019interno del portale CIVES. In caso di impossibilit\u00e0 ad effettuare il pagamento attraverso PagoPA, \u00e8 possibile effettuarlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al MINISTERO DELL\u2019INTERNO D.C.L.I. \u2013 CITTADINANZA \u2013 indicando come causale del versamento: Nome, Cognome, \u201cNaturalizzazione per matrimonio\u201d. Le coordinate bancarie sono: codice IBAN IT54D0760103200000000809020 e codice SWIFT BPPIITRRXXX;<\/li>\n<li><strong>certificato di precedenti penali panamensi <\/strong>apostillato, tradotto e con apostilla della traduzione e di tutti gli eventuali Paesi di residenza in cui il richiedente abbia vissuto a partire dall\u2019et\u00e0 di 14 anni. I certificati penali emessi in Paesi diversi da Panama devono essere apostillati e tradotti nei Paesi in cui vengono rilasciati, tradotti e con apostilla della traduzione. I certificati penali non devono essere stati emessi da pi\u00f9 di 6 mesi al momento dell\u2019inserimento della domanda nel portale. La persona che abbia risieduto negli Stati Uniti d\u2019America deve presentare sia il certificato di precedenti penali federale che quello di ogni Stato dove ha risieduto (anche in questo caso apostillati e tradotti). (Si invita a controllare integralmente i dati riportati nelle traduzioni prima di caricarle);<\/li>\n<li><strong>certificato di\u00a0Conoscenza della lingua italiana<\/strong> non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).\u00a0<u>Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti<\/u>:PLIDA della Societ\u00e0 Dante Alighieri<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>CertIt dell\u2019Universit\u00e0 Roma Tre<\/li>\n<li>CILS dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena<\/li>\n<li>CELI dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia<\/li>\n<li>Co.L dell\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Reggio Calabria<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>NB<\/strong>: Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Accettazione della richiesta<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio Consolare sar\u00e0 automaticamente informato della presentazione della domanda e proceder\u00e0 alle necessarie verifiche. Il richiedente ricever\u00e0 quindi, in modalit\u00e0 telematica tramite il portale del Ministero dell\u2019Interno, una comunicazione relativa all\u2019accettazione o al rifiuto della propria pratica.<\/p>\n<p>In caso di rifiuto della domanda, si potr\u00e0 ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti gi\u00e0 effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.<\/p>\n<p>In caso di accettazione, il richiedente sar\u00e0 convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l\u2019autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella gi\u00e0 trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.<\/p>\n<p>Tutta la documentazione di cui sopra sar\u00e0 conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d\u2019identit\u00e0 e del certificato linguistico, per i quali verr\u00e0 effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il codice identificativo della domanda, che viene automaticamente attribuito al momento dell\u2019accettazione della domanda da parte dell\u2019Ambasciata e che viene comunicato al richiedente, permette di controllare personalmente lo stato della richiesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ambasciata\u00a0<strong>non\u00a0<\/strong>pu\u00f2 effettuare tale verifica che pu\u00f2 fatta direttamente sul portale solo dall\u2019interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Esame della richiesta da parte dei Ministeri italiani competenti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal momento della consegna dei documenti in originale presso l\u2019Ambasciata, la richiesta di cittadinanza verr\u00e0 esaminata dai Ministeri degli Affari Esteri e dell\u2019Interno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Emissione del decreto e convocazione al giuramento<\/strong><\/p>\n<p>In caso di esito positivo, viene emesso un decreto di attribuzione della cittadinanza che verr\u00e0 notificato \u2013 tramite portale \u2013 con comunicazione indirizzata al richiedente. All\u2019atto della notifica verranno altres\u00ec richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):<\/p>\n<ul>\n<li>Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l\u2019estratto) e corrispondente atto estero<\/li>\n<li>Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell\u2019unione civile n\u00e9 la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.<\/p>\n<p>Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l\u2019interessato verr\u00e0 convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi \u00e8 tassativo, decorso il quale si perder\u00e0 il diritto al conseguimento della cittadinanza.<\/p>\n<p>\u00c8 previsto il pagamento di una percezione, con le modalit\u00e0 indicate nella sezione \u201cCosti\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tale motivo \u00e8 importante che il coniuge italiano mantenga sempre aggiornato l\u2019indirizzo del nucleo famigliare comunicando eventuali variazioni attraverso la <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">piattaforma FAST IT<\/a><\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Legge n. 123\/1983<\/li>\n<li>Legge n. 91\/1992 e DPR n. 572\/1993 e n. 362\/1994<\/li>\n<li>Legge n. 94\/2009<\/li>\n<li>Legge n. 76\/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7\/2017<\/li>\n<li>L. n. 113\/2018 e Legge n. 132\/2018<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130\">L. n. 130\/2020<\/a>\u00a0e Legge n. 173\/2020<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cittadinanza per matrimonio L\u2019acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 \u00e8 attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche. 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