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Sospensione temporanea dell’applicazione di alcune disposizioni del Codice dei visti nei confronti dei cittadini somali

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Si informa l’utenza che, con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1454 del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2026, sono state temporaneamente sospese alcune disposizioni del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice dei Visti) nei confronti dei cittadini somali, a causa dell’insufficiente cooperazione della Somalia in materia di riammissione.

Le misure sono applicabili dal 26 giugno 2026 e resteranno in vigore fino a nuova comunicazione.

Le disposizioni riguardano esclusivamente le domande di visto Schengen per soggiorni di breve durata (visti di tipo C) presentate da cittadini somali soggetti all’obbligo di visto, indipendentemente dal Paese di residenza o dalla tipologia di passaporto posseduta. La decisione non si applica ai visti nazionali di lunga durata (visti di tipo D).

In particolare:

  • è richiesta la presentazione della documentazione completa prevista per la tipologia di visto richiesta, senza possibilità di esenzione dalla documentazione giustificativa;
  • non è applicabile l’esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti consolari per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
  • il termine ordinario per l’esame delle domande di visto è esteso fino a 45 giorni di calendario;
  • non possono essere rilasciati visti per ingressi multipli (multiple entry) né trovano applicazione le disposizioni relative al rilascio progressivo di visti di lunga validità (“sistema a cascata”).

Le misure non si applicano alle seguenti categorie:

  • ai cittadini somali esentati dall’obbligo di visto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 o destinatari di una deroga adottata ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento;
  • ai familiari di cittadini dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione;
  • ai familiari di cittadini di Paesi terzi che godano di un diritto di libera circolazione equivalente in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e un Paese terzo;
  • ai familiari di cittadini del Regno Unito beneficiari dell’Accordo di recesso, purché abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tale fine.

NB: Restano esclusi dalle misure di sospensione i casi in cui l’Italia è tenuta al rilascio del visto in adempimento di obblighi internazionali, quali quelli connessi alla partecipazione a organizzazioni intergovernative, conferenze internazionali o altri casi previsti da accordi internazionali. In tali circostanze continuano ad applicarsi le ordinarie disposizioni del Codice dei visti.

Si precisa che la Decisione non introduce alcuna presunzione di diniego nei confronti dei cittadini somali. Ogni domanda di visto continuerà a essere esaminata individualmente, conformemente alle disposizioni del Codice dei Visti e della normativa europea vigente.