Qui potrete trovare le informazioni utili per l’eleggibilità ai membri dei Com.It.Es e le modalità di presentazione delle liste dei candidati.
Chi può essere eletto?
Per essere considerati eleggibili bisogna essere candidati in una lista e rispettare le seguenti condizioni:
– cittadinanza italiana;
– residenza nella circoscrizione consolare;
– iscrizione all’AIRE nella circoscrizione consolare;
– iscrizione nell’elenco aggiornato degli elettori della stessa circoscrizione consolare;
– possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative (art. 5 Legge n. 459/2011; vedere anche l’art. 6 D.P.R. n. 395/2003 e l’art. 8 Legge n. 286/2003);
– possesso dei requisiti previsti dall’art. 55 (Elettorato passivo) comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista.
Quanti sono i candidati in ciascuna lista?
Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere (i membri del Comitato di Panama sono 12) e non superiore a 16.
Quando si presentano le liste dei candidati?
Le liste sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021).
Domenica 3 ottobre gli uffici dell’Ambasciata, previa conferma a mezzo email scrivendo all’indirizzo consolare.panama@esteri.it, saranno aperti per ricevere le liste dei candidati.
Come si presentano le liste dei candidati?
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale (CEC). Il rappresentante effettivo e il supplente non possono essere candidati;
c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge.
Quali sono le condizioni per sottoscrivere una lista?
Per sottoscrivere le liste dei candidati é necessario essere in possesso dei requisiti per poter votare (es.: iscrizione AIRE, residenza in questa circoscrizione consolare da almeno 6 mesi rispetto alla data delle elezioni) e non essere candidati.
Non é invece necessario aver fatto richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites.
Quante firme sono necessarie per presentare una lista?
A seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni del 3 dicembre 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in CINQUANTA (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in CENTO (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 459/2001.
Per il Com.It.Es. di Panama sono pertanto sufficienti cinquanta sottoscrizioni.
Come si autenticano le firme dei sottoscrittori delle liste?
A seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.
I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.
I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Si specifica che le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione.
Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica.
Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.
NOTE INFORMATIVE:
Presentazione liste e autentica delle firme
Domande frequenti sulla presentazione delle liste
MODULISTICA:
Modello di dichiarazione di presentazione lista candidati ATTO PRINCIPALE
Modello di dichiarazione di presentazione lista candidati ATTO SEPARATO
Designazione rappresentanti di lista effettivo e supplente