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REINTRODUZIONE DEL VISTO NAZIONALE PER MOTIVI FAMILIARI A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2024

ambpanama

A seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007 per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia non è più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno (VSU) per turismo/visita a familiare. Pertanto, a partire dal 1 giugno 2024, ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recheranno in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, verrà rilasciato un visto nazionale per “motivi familiari” come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10.

Requisiti e condizioni:

I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’art. 2 del DL 30/2007:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).  Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83

La richiesta di visto potrà essere presentata direttamente presso l’Ambasciata d’Italia a Panama. Non è previsto rilascio del Nulla Osta del SUI.

I familiari entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovranno fare richiesta, compilando l’apposito kit presso gli Uffici Postali, del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia” (circolare Minint 400.B/2023/1Div.4Sez prot. 84545 del 19/9/2023).

Documentazione: 

  • Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
  • Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
  • Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario. Il sostegno economico deve essere di natura strutturale e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali (COM (2009)313 paragrafo 2.1.4)
  • Ai familiari (art. 2 del Dl 30/2007) che accompagnano o raggiungono il cittadino italiano/comunitario per periodi inferiori ai 3 mesi, continuerà a rilasciarsi un visto per turismo/visita a familiare.