Cittadinanza per matrimonio
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Il coniuge straniero di cittadino italiano può richiedere la cittadinanza italiana (art. 5 legge n.91/92) nei seguenti casi:
- se risiede in Italia: due anni dopo il matrimonio;
- se risiede all’estero: tre anni dopo il matrimonio.
I termini indicati si riducono della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico CIVES.
- Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
Presentazione della richiesta
Per avviare la pratica di cittadinanza, l’interessato deve obbligatoriamente caricare tutti i documenti indicati di seguito nel portale CIVES del Ministero dell’Interno:
- modulo di richiesta di cittadinanza(Formulario AE compilato automaticamente dal programma) nel quale devono essere riportati tutti gli indirizzi di residenza a partire dal compimento del quattordicesimo anno d’età, evitando di lasciare periodi scoperti;Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.
Non andranno riportati caratteri o segni speciali (per esempio la cediglia, accenti acuti o gravi all’interno della parola, accenti circonflessi, etc.). Sarà possibile inserire solo l’accento sull’ultima lettera utilizzando l’apostrofo, qualora ci sia anche nella lingua di origine.
- atto di nascita integrale in originale apostillato, tradotto e con apostilla della traduzione. (Si invita a controllare integralmente i dati riportati nella traduzione prima di caricarla);
- documento d’identità(copia del passaporto autenticata da un notaio) e copia semplice (senza autentica) del passaporto italiano del coniuge;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso il quale è registrato, con data di emissione non anteriore a sei mesi al momento dell’inserimento della domanda nel portale. Se il matrimonio è stato celebrato all’estero, ad esempio in Panama, il coniuge italiano deve aver richiesto preventivamente all’Ambasciata la trascrizione del matrimonio. Attenzione: si deve caricare l’Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (o, in alternativa, l’Atto integrale di matrimonio), ma non sarà possibile accattare il Certificato di matrimonio;
- ricevuta di pagamento del contributo di Euro 250,00 da pagare preferibilmente con carta di credito attraverso la piattaforma PagoPA presente all’interno del portale CIVES. In caso di impossibilità ad effettuare il pagamento attraverso PagoPA, è possibile effettuarlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al MINISTERO DELL’INTERNO D.C.L.I. – CITTADINANZA – indicando come causale del versamento: Nome, Cognome, “Naturalizzazione per matrimonio”. Le coordinate bancarie sono: codice IBAN IT54D0760103200000000809020 e codice SWIFT BPPIITRRXXX;
- certificato di precedenti penali panamensi apostillato, tradotto e con apostilla della traduzione e di tutti gli eventuali Paesi di residenza in cui il richiedente abbia vissuto a partire dall’età di 14 anni. I certificati penali emessi in Paesi diversi da Panama devono essere apostillati e tradotti nei Paesi in cui vengono rilasciati, tradotti e con apostilla della traduzione. I certificati penali non devono essere stati emessi da più di 6 mesi al momento dell’inserimento della domanda nel portale. La persona che abbia risieduto negli Stati Uniti d’America deve presentare sia il certificato di precedenti penali federale che quello di ogni Stato dove ha risieduto (anche in questo caso apostillati e tradotti). (Si invita a controllare integralmente i dati riportati nelle traduzioni prima di caricarle);
- certificato di Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:PLIDA della Società Dante Alighieri
- CertIt dell’Università Roma Tre
- CILS dell’Università per stranieri di Siena
- CELI dell’Università per stranieri di Perugia
- Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria
NB: Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.
Accettazione della richiesta
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.
In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.
In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
Il codice identificativo della domanda, che viene automaticamente attribuito al momento dell’accettazione della domanda da parte dell’Ambasciata e che viene comunicato al richiedente, permette di controllare personalmente lo stato della richiesta attraverso il link http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online.
L’Ambasciata non può effettuare tale verifica che può fatta direttamente sul portale solo dall’interessato.
Esame della richiesta da parte dei Ministeri italiani competenti
Dal momento della consegna dei documenti in originale presso l’Ambasciata, la richiesta di cittadinanza verrà esaminata dai Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno.
Emissione del decreto e convocazione al giuramento
In caso di esito positivo, viene emesso un decreto di attribuzione della cittadinanza che verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):
- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
- Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto.
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.
È previsto il pagamento di una percezione, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
Per tale motivo è importante che il coniuge italiano mantenga sempre aggiornato l’indirizzo del nucleo famigliare comunicando eventuali variazioni attraverso la piattaforma FAST IT
Riferimenti normativi:
- Legge n. 123/1983
- Legge n. 91/1992 e DPR n. 572/1993 e n. 362/1994
- Legge n. 94/2009
- Legge n. 76/2016 e D.Lgs. n. 5, 6 e 7/2017
- L. n. 113/2018 e Legge n. 132/2018
- L. n. 130/2020 e Legge n. 173/2020