I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente), per poi comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio all’Ambasciata, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.
Chi rientra definitivamente in Italia avrà cura di verificare quali siano gli eventuali adempimenti prescritti dalla normativa locale quando si lascia il Paese.
Chi rientra definitivamente in Italia potrà comunicare il trasferimento anche all’Ambasciata inviando una mail corredata di copia del proprio documento di riconoscimento.
Rientro definitivo in Italia – Agevolazioni doganali
Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e – a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali – a eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da almeno 6 mesi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.
Per i dettagli si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.