Se sei residente nella circoscrizione consolare di Panama (che include i territori di Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Trinidad e Tobago), devi registrarti nell’anagrafe consolare e mantenere il tuo fascicolo aggiornato attraverso il portale FAST IT (comunicando, ad esempio, cambi di domicilio, di stato civile, trasferimenti, ecc.).
L’A.I.R.E. è stata istituita con legge del 27 ottobre 1988, n. 470.
Cos’è l’A.I.R.E.?
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero. È tenuta dai Comuni italiani su informazioni fornite dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1054) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- Rilascio del passaporto
- Rinnovo della patente di guida
- Richiesta certificati
- Partecipazione alle elezioni politiche italiane e ai referendum.
Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.?
- I cittadini che trasferiscono all’estero la propria residenza in via permanente;
- I cittadini che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero che per successivo riconoscimento/concessione della cittadinanza italiana.
Chi non deve iscriversi all’ AIRE?
- Le persone che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno.
- I lavoratori stagionali.
- I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
- I militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. si effettua attraverso il portale “Fast It” Servizi Consolari Online dopo essersi registrati al seguente link: serviziconsolarionline. Per i dettagli sulla procedura, leggere la pagina “Fast It”.
L’utilizzo del portale “Fast It” consente un’iscrizione semplificata e più veloce all’A.I.R.E. rispetto le altre modalità che sono da considerarsi residuali.
L’iscrizione all’A.I.R.E. avviene esclusivamente attraverso il Portale dei Servizi Consolari Fast It e non più inviando la documentazione per e-mail. “Vi consigliamo vivamente di utilizzare il portale “Fast-It” per l’iscrizione all’AIRE e per la comunicazione della variazione della residenza in Panama. Ciononostante, è ancora possibile realizzare le predette operazioni anche attraverso le seguenti modalità per chi fosse impossibilitato all’utilizzo del portale FAST-IT: ISCRIZIONE AIRE ALLO SPORTELLO”.
Nei casi in cui l’atto di nascita del cittadino residente viene presentato presso l’Ambasciata d’Italia a Panama per la trascrizione in Italia (come nel caso di nascita nella circoscrizione consolare o di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza andato a buon fine) l’Ambasciata inoltra direttamente la richiesta di iscrizione A.I.R.E al Comune italiano assieme all’atto di nascita, senza bisogno di richiesta.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.
Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213; escluse le persone nate e già residenti all’estero così chi vivendo all’estero vi abbia acquisito la cittadinanza italiana.
L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene per:
- Decesso;
- Irreperibilità;
- Rimpatrio (ritorno come residente) in Italia;
- Trasferimento della residenza in un altro Paese;
- Perdita di cittadinanza.
ISCRIZIONE AIRE – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
La richiesta di iscrizione all’AIRE si può presentare anche:
- Presentandosi personalmente il cittadino italiano presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Panama previo appuntamento online per “servizi consolari” attraverso il sistema Prenot@mi.
Sarà necessario presentare la seguente documentazione allo sportello:
1. Apposito formulario di richiesta compilato in ogni sua parte e firmato; si precisa che in presenza di figli minori è indispensabile che il modulo sia firmato per entrambi genitori. NOTA: È necessario includere nella domanda di iscrizione AIRE il proprio coniuge (moglie, marito) o convivente di fatto, anche se si tratta di un cittadino straniero. In tal caso, è richiesta una copia del passaporto in corso di validità. Per i figli non ancora registrati presso il comune d’Italia, è richiesta una copia del passaporto.
2. Originale e copia di un documento che attesti la cittadinanza italiana di ogni membro del nucleo familiare (Passaporto italiano; Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune italiano di residenza o da un Consolato o Ambasciata Italiana all’estero; Carta d’identità italiana; Sentenza del riconoscimento della cittadinanza italiana insieme all’estratto per riassunto dell’atto di nascita);
NB: Qualora tuttavia si dovesse richiedere anche la registrazione di uno dei componenti del nucleo familiare i cui atti di stato civile (matrimonio, divorzio, nascite figli minori) non sono stati trascritti in precedenza, sarà necessario regolarizzare previamente la posizione seguendo le istruzioni presenti nella sezione “Stato Civile” della nostra pagina web.
3. prova di residenza dimostrabile attraverso la copia di una bolletta di utenza (acqua, luce, gas, TV/internet, contratto d’affitto (legalizzato da uno studio notarile) o scrittura pubblica) intestata a nome del richiedente, che indichi l’indirizzo completo del domicilio. Nota: Se il richiedente abita in una stanza di un appartamento, deve presentare una lettera legalizzata da uno studio notarile redatta dal padrone di casa, insieme a una bolletta di utenza per confermare tale dichiarazione. Se la bolletta di utenza o il contratto d’affitto sono intestati a un componente della famiglia convivente nello stesso domicilio, è necessario presentare una lettera legalizzata da uno studio notarile che confermi la presenza del richiedente presso il domicilio. Si precisa che non verrà accettata documentazione diversa da quella richiesta.
Importante: per coloro che abbiamo presentato il proprio atto di nascita in un’altra circoscrizione consolare diversa a Panama, solo potranno usufruire dei servizi consolari solo dopo la avvenuta conferma della iscrizione da parte del Comune di appartenenza.
Aggiornamento dell’A.I.R.E. (per chi è già iscritto):
L’aggiornamento all’A.I.R.E. si effettua attraverso il portale “Fast It” Servizi Consolari Online dopo essersi registrati al seguente link: serviziconsolarionline.
Tale sistema consente un aggiornamento semplificato e più veloce all’A.I.R.E., rispondendo alle esigenze degli italiani residenti all’estero.
N.B. Il mancato aggiornamento all’A.I.R.E potrebbe comportare la cancellazione dall’A.I.R.E per motivi di irreperibilità; in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali, in caso di votazioni.
COMUNICAZIONE DEL CAMBIO DI RESIDENZA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO PANAMENSE:
I cittadini italiani residenti all’estero hanno l’obbligo di mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica, comunicando senza ritardo all’Ufficio Consolare qualsiasi variazione della residenza all’estero.
Ricordiamo che il mancato aggiornamento delle informazioni relative all’indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
Ogni cittadino italiano MAGGIORENNE potrà presentare richiesta di variazione della propria residenza per lui e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana.
Per le informazioni di dettaglio sulla procedura da seguire s’invita a consultare la pagina Fast It cliccando su Istruzioni per la variazione del proprio indirizzo d’iscrizione A.I.R.E. attraverso il portale Fast It.
TRASFERIMENTO AD ALTRO PAESE ESTERO
- La dichiarazione di trasferimento da Panama ad altro Paese estero va presentata all’Ufficio consolare competente nel Paese di nuova residenza attraverso il portale Fast-It (all’interno del quale è possibile verificare l’Ufficio consolare competente territorialmente per la località di nuova residenza e inoltre sono disponibili le “Domande Frequenti”) entro 90 giorni dal trasferimento; in mancanza di comunicazione del trasferimento, trascorsi 180 giorni da esso potrà essere dichiarata l’irreperibilità del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.
- Chi si trasferisce da Panama ad altro Paese estero avrà cura di verificare quali siano gli eventuali adempimenti prescritti dalla normativa locale quando si lascia il Paese (in alternativa, sarebbe utile indicare quali siano gli adempimenti previsti dalla normativa locale) (le indicazioni qui suggerite andrebbero inserite anche nel paragrafo dedicato al Rimpatrio);
- Chi si trasferisce ad altro Paese estero potrà comunicare il trasferimento anche all’Ufficio consolare di Panama inviando una mail corredata di copia del proprio documento di riconoscimento.
Riferimenti Normativi
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)
- Legge 27 ottobre 1988, n. 470 – Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
- D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 – Regolamento per l’esecuzione della legge 470/1988.
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Regolamento anagrafico della popolazione residente.
- Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001 – Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.
- Legge 27 maggio 2002, n. 104 – Modifiche alla Legge 27 ottobre 1988, n. 470.
- Circolare del Ministero dell’ Interno n. 2/2004: cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperibilità. Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
Per la consultazione della normativa italiana vigente si consiglia di visitare il sito www.normattiva.it
In caso di dubbi scrivere all’indirizzo e-mail consolare.panama@esteri.it