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Attività di autenticazione

Trattasi in particolare di:

Autentica di firma: L’autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) può essere effettuata, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 71/2011, solo a favore di cittadini italiani. La nozione generale di sottoscrizione autenticata è data dall’art. 2703, comma 2, del codice civile: “l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”. Ai sensi dell’art. 2702 c.c., l’autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticità alla sostanza dell’atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza.

Per procedere all’autenticazione della firma, è necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Notarile, previo appuntamento richiesto via mail consolare.panama@esteri.it indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI AUTENTICAZIONE DI FIRMA” con un documento di riconoscimento italiano ed il proprio codice fiscale; Costo dell’autenticazione di firma: art. 26 della tabella dei diritti consolari.

AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA DI FIRMA:

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini italiani o dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non deve più essere autenticata, ma è sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. L’autentica rimane invece necessaria, anche per gli stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi di proprietà di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.). Per gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell’Unione Europea, l’autentica amministrativa è sempre necessaria.

Differenze tra autenticazione notarile e autenticazione amministrativa.

  • L’autenticazione amministrativa si caratterizza per la pluralità dei soggetti legittimati all’autenticazione (indicati all’art. 21 D.P.R. 445/2000: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che costituisce un’eccezione al principio generale della competenza notarile.
  • L’autentica amministrativa si limita a documentare una situazione giuridica o fattuale, senza costituirla o modificarla, a riprodurre informazioni desunte da altri atti già documentati e non ha distinta ed autonoma efficacia giuridica.
  • Nell’autentica notarile, inoltre, il funzionario non si limita ad attestare che la firma sul documento è stata apposta in sua presenza, ma controlla che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

Autentica di fotografia: Consiste nell’attestazione che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.

Il richiedente dovrà presentarsi presso l’ufficio consolare previo appuntamento richiesto alla seguente mail consolare.panama@esteri.it indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA” – munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare. L’attività di autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

Costo: dell’autenticazione di fotografia: art. 26 della tabella dei diritti consolari.