Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023. Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.
L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore (di qualunque cittadinanza) è tenuto a sottoscrivere:
- Per il rilascio del passaporto al figlio italiano minorenne;
Per i cittadini italiani:
- il modulo di richiesta (che verrà consegnato allo sportello), ad esso va allegata una fotocopia del documento di identità di chi firma il modulo (pagina del passaporto dove compare la firma oppure documento d’identità sia fronte che retro).
Nel caso in cui chi firma l’atto di assenso non sia cittadino dell’Unione Europea, la sua firma sul modulo dovrà essere autenticata nei seguenti modi:
- in Ambasciata per i residenti in panama;
- presso una Questura o un ufficio comunale per chi si trova in Italia;
- presso una Rappresentanza diplomatico-consolare italiana per chi si trova all’estero in una circoscrizione consolare differente di Panama.
NB: Non verrà accettato l’atto d’assenso fatto dal genitore (di qualunque cittadinanza) con firma autenticata presso uno Studio notarile panamense.
Moduli
- Atto assenso rilascio passaporto a minore da genitori extra-UE NON regolarmente soggiornanti in Italia.
- Atto assenso rilascio passaporto a minore da genitori italiani europei.
Per richiedere l’Atto di assenso (per i figli minori) da presentare in Italia oppure in altre rappresentanze diplomatiche – consolari all’estero è necessario prenotare un appuntamento per “Servizi consolari”, presentare il modulo compilato (che dovrà essere firmato di fronte al funzionario e il pagamento in contanti dell’art. 19 – tariffe consolari. Il pagamento non deve essere effettuato se il passaporto viene richiesto all’Ambasciata di Panama SOLO per i cittadini residenti in questa circoscrizione consolare.
La sottoscrizione dell’atto d’assenso deve avvenire in una data prossima o contestuale alla richiesta del passaporto. Non verranno accettati atti d’assenso recanti date anteriori ai sei mesi dalla data della richiesta.
In mancanza dell’assenso dell’altro genitore per il rilascio del passaporto del proprio figlio minore, il Console – nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione consolare di sua competenza – può autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito decreto consolare, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito.
Per richiedere l’emissione del decreto, è necessario presentare:
- il modulo di richiesta, nel quale devono essere indicati i motivi del mancato assenso e le ragioni per cui il rifiuto viene ritenuto ingiustificato. Nella richiesta devono essere indicati l’indirizzo e i recapiti (telefono e posta elettronica) del genitore non consenziente;
- pagamento dell’art. 31 della tabella dei diritti consolari
Dove richiedere il servizio:
- presentandosi il cittadino italiano interessato presso l’Ambasciata d’Italia a Panama, prenotando un appuntamento per “passaporti” attraverso il portale Prenota@mi
La procedura di decreto consolare è da considerarsi di natura eccezionale e giudiziaria, pertanto può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto d’assenso previsto dalla legge.
Nel caso in cui i figli minori siano residenti presso altra Circoscrizione Consolare o in Italia, l’istanza dovrà essere presentata al Console o al Tribunale dei Minorenni del luogo di residenza dei minori.