Per informazioni generali su questo tipo di VISTO, visitate il seguente sito del Governo italiano: vistoperitalia
A cosa serve e chi può richiederlo
Il visto per ricongiungimento familiare consente ai cittadini stranieri di entrare e soggiornare in Italia al fine di ricongiungersi con un familiare regolarmente soggiornante in Italia, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il visto può essere richiesto sei mesi prima e fino a 15 giorni di calendario prima della data prevista per l’inizio del viaggio.
Tipo di visto: “D” visto per soggiorno di lunga durata (da più di 90 giorni fino a 365 giorni).
REQUISITI: Devono essere presentati seguendo il rigoroso ordine sotto indicato.
- Modulo di richiesta di visto Nazionale debitamente compilato in tutti i campi e firmato.
- Una fotografia (35 mm x 40 mm), conforme alle specifiche ICAO, che dovrà essere incollata nell’apposita casella del modulo.
- Pagamento dei diritti consolari Il pagamento deve essere effettuato in contanti il giorno dell’appuntamento. Consultare l’importo corrispondente nella tabella dei diritti consolari.
- Passaporto valido (con validità di almeno 3 mesi oltre la durata del visto) con almeno due pagine libere e una fotocopia del passaporto (solo la pagina del passaporto contenente i dati personali del titolare).
- per gli stranieri cédula de extranjería o carné di residenza, in corso di validità in originale e fotocopia ingrandita e leggibile.
- Fotocopia del “Nulla Osta” rilasciato dalla Prefettura – S.U.I. (Sportello Unico Immigrazione).
- Documentazione relativa al rapporto di parentela, secondo quanto specificato nella sezione relativa alla tipologia di ricongiungimento richiesta. Gli atti rilasciati da autorità straniere dovranno essere presentati in originale, accompagnati da relativa fotocopia, debitamente apostillati o legalizzati secondo la normativa vigente.
- Documentazione relativa al familiare residente in Italia, secondo quanto specificato nella sezione relativa alla tipologia di ricongiungimento, comprendente, ove previsto:
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- copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità;
- copia del passaporto, limitatamente alla pagina contenente i dati personali;
- copia leggibile della Carta d’identità.
- Prenotazione del viaggio di sola andata, con destinazione finale in Italia.
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI RICONGIUNGIMENTO
A). Ricongiungimento familiare con figli minorenni
Oltre alla documentazione obbligatoria sopra indicata, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- Atto di nascita del minorenne che richiede il visto accompagnata dalla Apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri del paese di rilascio dell’atto. (Originale e fotocopia)
- Atto di matrimonio dei genitori, qualora esista il vincolo matrimoniale. Deve essere presentato l’atto in originale accompagnato dalla Apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri del paese di rilascio dell’atto. (Originale e fotocopia).
Importante: Nel caso in cui non sussista un matrimonio tra i genitori e il figlio/la figlia sia stato/a riconosciuto/a da uno solo dei genitori, è indispensabile che il/la richiedente del Nulla Osta del S.U.I. per il ricongiungimento familiare abbia effettuato il riconoscimento del minore. In caso contrario, il figlio/la figlia dovrà essere formalmente riconosciuto/a dal genitore richiedente. Tale riconoscimento dovrà risultare registrato nell’atto di nascita del figlio/della figlia.
- Traduzione in italiano dei documenti indicati dal punto 1 e 2, apostillata dalle autorità locali.
- Autorizzazione sottoscritta dai genitori che confermi che il minore è autorizzato a viaggiare e risiedere in Italia. L’autorizzazione deve essere sottoscritta dinnanzi a un notaio (o al giudice minorile) e apostillata dal Ministero degli Affari Esteri del paese di rilascio del documento. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori si trovino in Italia, l’autorizzazione deve essere rilasciata davanti a uno dei Consolati del paese di origine operanti in Italia e apostillata dalle autorità competenti (originale e copia). In tutti i casi portare con sé l’originale – che verrà restituito – e la fotocopia che verrà conservata agli atti dell’Ambasciata.Importante: è fondamentale che sull’autorizzazione al viaggio compaia la dicitura “residenza”. Se non compare, la domanda di visto non sarà accettata.
- Procura dei genitori a richiedere il visto per un minore. qualora uno o entrambi i genitori si trovino in Italia, dovranno rilasciare una procura a favore di una terza persona, affinché possa presentare e seguire la pratica relativa alla richiesta di visto del minore. tale procura dovrà essere firmata presso uno dei Consolati del Paese di origine dei genitori competenti in Italia e successivamente apostillata dalle autorità competenti. In ogni caso, dovrà essere presentato il documento originale, che sarà restituito al richiedente, unitamente a una copia, che verrà conservata agli atti dell’Ambasciata.
- I minori che non possano presentarsi con uno o entrambi i genitori per cause di forza maggiore (es. si trovino all’estero) dovranno essere accompagnati da una persona maggiorenne, debitamente autorizzata mediante apposita procura, legalizzata presso uno dei Consolati del Paese di origine dei genitori competenti nel Paese di residenza e successivamente apostillata dalle autorità competenti (originale e copia).
B). Ricongiungimento familiare tra coniugi
Oltre alla documentazione obbligatoria sopra indicata, dovrà essere presentata:
- Atto di matrimonio accompagnato dalla Apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri del paese di rilascio dell’atto. (Originale e fotocopia con data di rilascio non superiore a sei mesi dalla data della richiesta di visto).
- Traduzione in italiano del documento di cui al punto 1, apostillata dalle autorità locali.
C). Ricongiungimento familiare tra genitori e figli residenti in Italia
Oltre alla documentazione obbligatoria sopra indicata, dovrà essere presentata:
- Atto di nascita del figlio residente in Italia accompagnata dalla Apostilla rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri del paese di rilascio dell’atto. (Originale e fotocopia)
- Traduzione in italiano del documento di cui al punto 1, apostillata dalle autorità locali.
- Dimostrazione di essere economicamente dipendente dal/dalla figlio/a che sta richiedendo il ricongiungimento familiare, attraverso trasferimenti di denaro/bonifici bancari, dimostrabili e rilevanti (secondo il costo della vita locale), continui, costanti e prolungati per un periodo minimo di due anni. Devono essere presentati gli estratti conto bancari del/dei conto/i degli ultimi mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta di visto (originali, debitamente timbrati dalla banca emittente – non sono ammessi documenti scaricati da Internet senza i criteri sopra indicati). Nel caso in cui non siano disponibili gli estratti conto dell’ultimo periodo, si richiede di presentare oltre al certificato dei movimenti bancari dei periodi che non dispongono di estratto conto, il certificato del saldo disponibile del/dei conto/i bancario/i. Non è ammesso il supporto della carta di credito.
Requisiti relativi all’età e agli altri figli
- Se i genitori hanno più di 65 anni e hanno altri figli, deve essere dimostrato che questi ultimi non sono in grado di prendersi cura dei genitori per gravi motivi di salute debitamente documentati.
- Per i genitori di età inferiore ai 65 anni, la dipendenza economica può essere dimostrata se i genitori non hanno altri figli nel Paese di origine o di procedenza
NOTE:
- La richiesta di visto deve essere presentata presenzialmente dall’interessato e dovrà essere presente il minore.
- La procedura è strettamente personale. L’Ambasciata non ha autorizzato alcuna agenzia o intermediario per la richiesta del visto.
- Si informa che l’Ufficio Visti non potrà ricevere la domanda fintanto che non abbia ricevuto il Nulla Osta trasmesso dall’Ufficio S.U.I. (Prefettura in Italia).
- Si ricorda che il “Nulla Osta” ha una validità di 6 mesi (dalla data di emissione del S.U.I.) e deve essere utilizzato prima della sua scadenza.
- L’Ambasciata può ricevere richieste di visto da parte di persone che abbiano appena raggiunto la maggiore età, purché il “Nulla Osta” sia stato rilasciato prima dei 18 anni.
- L’Ambasciata d’Italia si riserva il diritto di richiedere la documentazione aggiuntiva che ritenga necessaria.
- La presentazione della documentazione richiesta non comporta necessariamente la concessione del visto. Poiché il medesimo è una concessione, anche qualora dovessero essere presentati tutti i documenti summenzionati, questo può essere concesso o rifiutato. In quest’ultimo caso, verrà rilasciato un “Provvedimento di Diniego”.
- Se il visto viene concesso, il titolare, una volta arrivato in Italia, deve richiedere il Permesso di Soggiorno alle autorità italiane competenti entro i primi otto giorni lavorativi.