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Notifiche

Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio Consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

Va effettuata una distinzione tra atti civili e atti amministrativi.

Per quanto riguarda i primi, in base alla quale la richiesta di notifica diretta a stranieri (ma anche italiani, quando non si preferisce la via diplomatica) va indirizzata direttamente – non tramite l’Ambasciata – all’autorità Centrale indicata dal Paese aderente. In questo caso il Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano.

Gli atti amministrativi, invece, devono essere inviati direttamente dall’Italia con plico raccomandato a cura dell’Ente interessato. In questi casi eventuali richieste che pervengano direttamente all’Ambasciata possono essere respinte al mittente, a meno che non venga richiesta espressamente la via diplomatica, cui si ricorre a volte quando il primo tentativo per via ordinaria non ha dato buon esito.

In caso di indirizzo sconosciuto non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.

Sul sito del MAECI sono presenti delle guide sulla notifica di atti all’estero, dove si trovano tutti i riferimenti normativi:

Si consiglia inoltre di consultare i seguenti siti ufficiali dei competenti organismi professionali preposti alla trattazione della materia: