Il Ministero dell’Interno ( Direzione dei Servizi Demografici) ha precisato che le istanze di cambiamento cognome e miranti al solo ripristino dello stesso nella forma originariamente attribuita al momento della nascita all’estero dovranno essere trattate ai sensi dell’art. 98 comma 2 del D.P.R. 396/2000, cioè con l’effettuazione della correzione direttamente a cura dell’ufficiale dello stato civile del comune dove si trova trascritto l’atto.
Le disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente i soggetti, nati all’estero, in possesso dalla nascita della doppia cittadinanza (paese straniero di nascita e italiana), o che abbiano avuta quest’ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, ai quali l’ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell’atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole vigenti in Italia.
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