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Modifica del Nome o del Cognome

Modificazioni del Nome o del Cognome

Nel caso in cui il cambio del nome/cognome sia avvenuto tramite una sentenza pronunciata all’estero, si potrà chiederne direttamente la trascrizione al Comune, con annotazione nell’atto di nascita, anche per il tramite di questa Ambasciata.

La documentazione necessaria è la seguente:

  1. Domanda di trascrizione della sentenza;
  2. Copia autentica della sentenza, emessa dal Tribunale o autorità giudiziaria competente, debitamente legalizzata con Apostille;
  3. Traduzione giurata in italiano effettuata da un traduttore professionista;
  4. Fotocopia del passaporto in corso di validità, possibilmente italiano, del richiedente (solo le pagine con la foto, i dati e la firma del titolare).

In mancanza di una sentenza straniera, in base agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, per modificare il proprio nome o cognome, la persona interessata deve indirizzare una istanza motivata in bollo alla Prefettura del luogo di ultima residenza (o corrispondente al Comune di iscrizione AIRE). La domanda può essere inoltrata alla Prefettura direttamente dall’interessato oppure per il tramite dell’Ambasciata, presentandosi personalmente con appuntamento attraverso il servizio Prenot@Mi per i “servizi consolari”):

Alla domanda vanno allegate:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione che confermi le proprie generalità, la cittadinanza italiana, la residenza e lo stato di famiglia, l’inesistenza di carichi pendenti in Italia e la conformità della procedura alle leggi locali;
  • dichiarazione di assenso (da effettuarsi allo sportello) di eventuali cointeressati (es. genitori, consorte, figli maggiorenni), accompagnata dalla fotocopia di un loro documento di identità;
  • copia del proprio passaporto o carta identità italiana in corso di validità;
  • ogni altra eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta.

Il richiedente riceverà dal Prefetto, per il tramite dell’Ambasciata, il decreto di autorizzazione all’affissione del cambio o modifica di nome o cognome. Se la domanda è stata inoltrata direttamente dall’interessato, l’Ambasciata riceve dalla Prefettura copia della stessa.

In seguito, l’Ambasciata d’Italia procede all’affissione del decreto per trenta giorni all’Albo Consolare per consentire eventuali opposizioni.

Al termine dell’affissione, l’Ambasciata d’Italia su richiesta dell’interessato, restituisce al Prefetto un esemplare del predetto decreto con una relazione attestante l’avvenuta affissione.

L’interessato riceverà dunque, sempre per il tramite dell’Ambasciata, il decreto di autorizzazione del cambio o della modifica del nome o del cognome, che verrà affisso a sua volta per trenta giorni all’Albo Consolare.

Trascorso tale termine, su richiesta dell’interessato, il Comune italiano, a cui sarà pervenuto da parte dell’Ambasciata il documento, procederà alla trascrizione del provvedimento sui registri di stato civile dandone comunicazione all’Ambasciata.