La Legge n.74 del 23/05/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28/03/2025, ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all’estero.
La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23/05/2025, ed è in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarla, salvo che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.
ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL’ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.
Il minore nato all’estero da genitori italiani è considerato automaticamente cittadino italiano solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- Alla data di nascita il minore può ottenere esclusivamente la cittadinanza italiana, cioè non ha né può avere nessun’altra cittadinanza per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc.
Questa casistica solitamente NON si applica ai bambini in Panama, poiché generalmente essi hanno diritto alla cittadinanza panamense (anche qualora i genitori decidano di non richiederla).
Alla richiesta di trascrizione devono essere allegati documenti idonei a dimostrare che il minore non si trovi alla nascita nella possibilità di acquisire una qualsiasi cittadinanza straniera. - Alla data di nascita del minore, un ascendente di primo o di secondo grado (genitori/nonni) possiede (o possedeva al momento della morte), esclusivamente la cittadinanza italiana.
Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa è avvenuta prima della nascita del minore).
La responsabilità di fornire una valida prova di non naturalizzazione, rilasciata dalle competenti autorità di tutti i paesi in cui l’ascendente abbia eventualmente risieduto, è esclusivamente a carico del richiedente. Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza. - Il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
***Procedura consigliata a tutti i concittadini nati in Italia e che abbiano vissuto almeno 2 anni continuativi in Italia prima della nascita del figlio/a***
Il genitore nato cittadino italiano, anche in possesso di altra cittadinanza, oppure il genitore che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero e non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza
La responsabilità di fornire una valida prova di residenza è esclusivamente a carico del richiedente.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I FIGLI NATI IN PANAMA
a). Modulo di richiesta di trascrizione, debitamente compilato e firmato per entrambi genitori;
b). Atto integrale di nascita in originale, rilasciato dal “Tribunal Electoral”, munito di Apostille rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri di Panama.; con data di rilascio non superiore ad un anno.
c). Traduzione dell’atto in originale, debitamente accompagnata dall’Apostille sulla firma del traduttore. NOTA: la traduzione deve essere effettuata dalla lingua originale del documento all’italiano e non saranno accettate traduzioni con firma digitale.
d). Documento di identità del minore e dei genitori in originale;
e). Tutti i documenti sopra elencati devono essere accompagnati da una fotocopia leggibile degli stessi.
Se i documenti presentano scritte o annotazioni sul retro del foglio, dovranno essere presentate anche le fotocopie del retro del suddetto foglio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I FIGLI NATI IN ALTRI PAESI
a). Modulo di richiesta di trascrizione, debitamente compilato per entrambi genitori;
b). Atto di nascita “integrale” o “extended” secondo la modalità di rilascio di ogni Paese in originale emesso dall’Autorità competente dal Paese di nascita; (con data di rilascio non superiore ad un anno.) e Apostille dell’Atto in originale rilasciata dall’Autorità competente nel Paese di origine. I certificati USA dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati.
c). Traduzione dell’atto in originale, debitamente accompagnata dall’apostille della firma del traduttore. NOTA: la traduzione deve essere effettuata dalla lingua originale del documento all’italiano e non saranno accettate traduzioni con firma digitale.
d). Fotocopie dei documenti d’identità del minore e dei genitori;
e). Tutti i documenti sopra elencati devono essere accompagnati da una fotocopia leggibile degli stessi.
Se i documenti presentano scritte o annotazioni sul retro del foglio, dovranno essere presentate anche le fotocopie del retro del suddetto foglio.
IMPORTANTE
In entrambi i casi, se i genitori sono sposati, è indispensabile che il matrimonio risulti previamente registrato in Italia. Se, invece, i genitori non sono sposati, entrambi dovranno presentarsi personalmente, insieme al minore, presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia, al fine di sottoscrivere l’atto di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Si informa che la redazione di tale atto prevede un costo di 20 EUR, da versare in contanti e in USD, secondo il tasso di cambio consolare vigente. In assenza dei requisiti sopra indicati, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
Una volta completata l’istruttoria, l’Ambasciata provvederà a inviare un’e-mail all’interessato per confermare l’avvenuta trasmissione della documentazione al Comune competente. Non è pertanto necessario contattare l’Ufficio per richiedere aggiornamenti sullo stato della pratica, in quanto il relativo seguito è di competenza di altre autorità. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail valido e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti.
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.
Il minore nato all’estero da genitori italiani, che non possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori/nonni in possesso di altra cittadinanza), potrà acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore e ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
- Almeno uno dei genitori è cittadino italiano iure sanguinis.
Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912), o iuris communicatione (articolo 14 della legge n. 91/1992).
La responsabilità di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza iure sanguinis è esclusivamente a carico del richiedente. - Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la dichiarazione di volontà dell’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore età, da cittadino italiano.
IMPORTANTE:
- Il minore che acquista la cittadinanza italiana per beneficio di legge non è cittadino per nascita o iure sanguinis. In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).
- Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà come illustrato sopra, può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.
È stata altresì introdotta una norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36/2025) che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorché ricorrano tutte le condizioni seguenti:
- minore età del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025);
- genitore cittadino per nascita riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o sulla base di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- dichiarazione dei genitori o del tutore presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.
Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA REGISTRAZIONE DI FIGLI NATI A PANAMA O ALL’ESTERO MA RESIDENTI IN PANAMA
a). Modulo di richiesta di trascrizione, debitamente compilato e firmato per entrambi genitori;
b). Atto integrale di nascita, a seconda dei casi:
- Per i minori nati in Panama: atto integrale di nascita in originale rilasciato dal “Tribunal Electoral”, munito di Apostille rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri di Panama.; con data di rilascio non superiore ad un anno. E la traduzione dell’atto in originale, debitamente accompagnata dall’Apostille sulla firma del traduttore. NOTA: la traduzione deve essere effettuata dalla lingua originale del documento all’italiano e non saranno accettate traduzioni con firma digitale.
- Per i minori nati all’estero: atto di nascita “integrale” o “extended” secondo la modalità di rilascio di ogni Paese in originale emesso dall’Autorità competente dal Paese di nascita; (con data di rilascio non superiore ad un anno.) e Apostille dell’Atto in originale rilasciata dall’Autorità competente nel Paese di origine. I certificati USA dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati. E la traduzione dell’atto in originale, debitamente accompagnata dall’Apostille sulla firma del traduttore. NOTA: la traduzione deve essere effettuata dalla lingua originale del documento all’italiano e non saranno accettate traduzioni con firma digitale.
Se i documenti presentano scritte o annotazioni sul retro del foglio, dovranno essere presentate anche le fotocopie del retro del suddetto foglio.
c). Certificato di cittadinanza in originale, rilasciato dal “Tribunal Electoral”, munito di Apostille rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri di Panama.; con data di rilascio non superiore ad un anno, debitamente accompagnata dall’Apostille sulla firma del traduttore. NOTA: la traduzione deve essere effettuata dalla lingua originale del documento all’italiano e non saranno accettate traduzioni con firma digitale.
NOTA: Nel caso di minori nati all’estero in Paesi che non rilasciano il certificato di cittadinanza, è necessario presentare documentazione ufficiale rilasciata dalle autorità locali del paese di nascita, che attesti l’impossibilità di ottenere tale certificato.
In assenza di tale documentazione giustificativa, non sarà possibile procedere alla trascrizione della nascita in Italia.
d). Certificato di nascita del padre/madre del minore, cittadino italiano per nascita (da richiedere al Comune italiano AIRE dove è iscritto il padre/madre italiano). In alternativa può essere presentato il certificato di cittadinanza italiana per nascita del genitore italiano del minore. I cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare di questa Ambasciata d’Italia possono scegliere di presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione al posto del certificato di cittadinanza fac-simile autodichiarazione.
e). Certificato di residenza in originale, rilasciato dalla “Corregiduría/Juzgado de Paz” competente per il luogo di residenza; con data di rilascio non superiore a 6 mesi. (questo documento non dev’essere tradotto ne apostillato).
f). Ricevuta di pagamento della quota di 250,00 euro, versata tramite bonifico bancario sul conto corrente:
“MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I CITTADINANZA”
Nome della Banca: Poste Italiana S.p.A.
Codice IBAN: IT54D076010320000000000809020
Nozione del bonifico: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/19912 e nome e cognome del minore”
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici dall’estero)
h). Documento di identità del minore e dei genitori in originale;
i). Tutti i documenti sopra elencati devono essere accompagnati da una fotocopia leggibile degli stessi.
IMPORTANTE
Se i genitori sono sposati, è indispensabile che il matrimonio risulti previamente registrato in Italia. Se, invece, i genitori non sono sposati, entrambi dovranno presentarsi personalmente, insieme al minore, presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia, al fine di sottoscrivere l’atto di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Si informa che la redazione di tale atto prevede un costo di 20 EUR, da versare in contanti e in USD, secondo il tasso di cambio consolare vigente. In assenza dei requisiti sopra indicati, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
Una volta completata l’istruttoria, l’Ambasciata provvederà a inviare un’e-mail all’interessato per confermare l’avvenuta trasmissione della documentazione al Comune competente. Non è pertanto necessario contattare l’Ufficio per richiedere aggiornamenti sullo stato della pratica, in quanto il relativo seguito è di competenza di altre autorità. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail valido e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti.